PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione, lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.
      2. Ai fini della presente legge per attività artigianale di interesse storico si intende un'impresa individuale o familiare o con dipendenti che produce un'opera unica o in piccola serie, di uso comune o di valore artistico, senza l'utilizzo di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante il solo impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale e vendita diretta dei manufatti realizzati, in laboratorio o presso fiere e mercati.
      3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'elenco delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri di cui alla presente legge.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.